Il consiglio superiore dei lavori pubblici ha presentato pochi giorni fa un decreto per l’adozione del testo delle “Linee guida per la disciplina attuativa della verifica preventiva dell’interesse archeologico all’interno del procedimento tecnico-amministrativo di cui all’art. 44 del D.L. n. 77/2021”, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla pagina dedicata, accessibile al link https://www.mit.gov.it/normativa e presso il sito dell’Istituto Centrale per l’Archeologia http://www.ic_archeo.beniculturali.it/getFile.php?id=1706.
Tali linee guida sono state redatte secondo due principi: il primo, “assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica dell’interesse archeologico, individuando termini certi, che garantiscono la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera”, viene ripreso dalle recenti “Linee Guida dell’Archeologia preventiva” pubblicate lo scorso anno con DPCM 14 febbraio 2022). Il secondo principio tiene invece conto delle “preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR” riprendendo quanto riportato nell’art. 44 comma 6 del D.L. n. 77/2021.
Il rigoroso rispetto dei tempi imposti dal PNRR (obbligo di rendicontazione entro giugno 2026, per non incorrere nel rischio di definanziamento dell’opera) rappresenta in pieno “l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera” presente nel primo principio: per queste ragioni il decreto introduce una modalità procedimentale “in parallelo”, che comunque assicuri le inderogabili esigenze di tutela del patrimonio archeologico.
Secondo questa modalità, già adottata nell’ambito del PNRR per le indagini conoscitive del terreno e del territorio, l’eventuale sottoposizione dell’intervento alla procedura di verifica secondo il c. 8 dell’art. 25 del D. Lgs. 50/2016 (con le relative prescrizioni riguardanti le indagini da svolgere) potrebbe avvenire nel corso della conferenza di servizi, in modo da non impedire la prosecuzione dell’intervento ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 44 del D.L. n. 77/2021.
In pratica questa modalità consente la possibilità, qualora i tempi di realizzazione delle indagini del c. 8 art. 25 D. Lgs. 50/2016 non fossero compatibili con quelli della chiusura della conferenza di servizi, di spostare le indagini in un secondo momento, prima della realizzazione dei lavori: i risultati delle indagini in ottemperanza alle prescrizioni dovrebbero confluire nel progetto esecutivo che sarebbe oggetto dell’attività di verifica della progettazione ex art. 26 del Codice. Inoltre il capitolato speciale di appalto dovrebbe disciplinare, a tutela dell’interesse pubblico, i possibili scenari contrattuali e tecnici che potrebbero derivare in ragione dell’esito delle indagini dirette.
L’introduzione di questa modalità procedimentale “in parallelo” non è del tutto nuova nell’ambito della Verifica Preventiva dell’interesse archeologico in quanto già prevista dagli articoli 95 e 96 del D. Lgs. 163/2006.
Archeoimprese aveva da tempo iniziato una riflessione in merito alla compatibilità tra le tempistiche dell’iter approvativo del PNRR e i tempi necessari alla realizzazione delle indagini archeologiche sul terreno, sulla base di quanto evidenziato dall’intervento dell’ing. Andrea Ferrante, Presidente della Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel corso di un incontro sull’Archeologia Preventiva dello scorso 18 maggio in occasione del Salone dell’arte e del Restauro di Firenze.
Sulla base di queste osservazioni Archeoimprese ha lavorato negli ultimi mesi ad alcuni emendamenti al Nuovo Codice degli Appalti, che sono stati presentati il 26 gennaio nel corso dell’Audizione di FINCO – Federazione Industrie per le Costruzioni all’VIII Commissione Ambiente della Camera dei Deputati (https://webtv.camera.it/evento/21656).
Le modifiche proposte per gli allegati I.7 e I.8 sono volte a distinguere chiaramente la Verifica preventiva dell’interesse archeologico in due fasi: la prima relativa alla Relazione di Progettazione/Inquadramento e la seconda relativa alle Indagini dirette sul terreno. Questa distinzione consente di acquisire il parere di fattibilità dell’opera alla fine della prima fase e di utilizzare le indagini dirette sul terreno (seconda fase) solo per determinare le caratteristiche del progetto, ad esempio quote di scavo, areali, posizionamento plinti di fondazione, ecc. L’intento è stabilire, nel corso della prima fase, se l’opera è fattibile, sulla base delle indagini archivistico-bibliografiche, geomorfologiche, ecc.; le indagini dirette che verranno svolte nel corso della seconda fase (e prima del progetto esecutivo) serviranno ad individuare le opere mitigatrici necessarie alla realizzazione dell’opera. Così facendo si semplifica e velocizza il processo autorizzativo e si persegue il principio del nuovo Codice per cui la Valutazione dell’interesse archeologico procede in parallelo alla progettazione senza rallentarne i tempi di realizzazione in piena linea con quanto presentato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con le Linee Guida per l’Archeologia nei progetti PNRR.
Il testo completo degli emendamenti proposti da FINCO e Archeoimprese lo trovate qui.
Le varie attività svolte da Archeoimprese nell’ambito dei lavori attorno al Codice degli Appalti sono presentate anche nella